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Le autorizzazioni

L'Unione Europea con il Regolamento (CE) n.338 del 1997 ha voluto applicare più severamente la CITES e si è dotata di un sistema uniforme di applicazione della Convenzione di Washington in tutti i 27 Stati membri.
Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma tutti devono, comunque, riportare obbligatoriamente: 

 
  • l'Autorità di gestione dello Stato interessato,
  • la data di rilascio e di validità,
  • un numero progressivo dei documento,
  • la denominazione scientifica e comune della specie animale o vegetale,
  • la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa, ecc.),
  • l'indicazione dei Paese di origine e provenienza,
  • timbro e firma dell'Autorità di rilascio.

I regolamenti comunitari stabiliscono inoltre che gli Stati membri utilizzino formulari comuni per il rilascio delle previste autorizzazioni (licenze, certificati e notifiche).