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Il reato di incendio boschivo

L'incendio boschivo, sia doloso che colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.

Fino al 2000 l'incendio boschivo era considerato un'aggravante dell'incendio generico, ed era trattato dall'art. 423 del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, è riconosciuto dal legislatore come reato autonomo e da allora è disciplinato dall'art. 423 bis, confermato dall'art. 11 della Legge 11 novembre 2000, n. 353 secondo il quale chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l'incendio induce un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La nuova disposizione infligge pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della reclusione prevista era di 7 anni.

Il Corpo forestale dello Stato cura l'attività investigativa tesa ad accertare le cause degli incendi boschivi ed a individuare i responsabili delle azioni colpose e dolose da cui essi derivano.
Gli accertamenti conseguenti gli incendi boschivi si presentano particolarmente delicati e difficili per la tipologia stessa del reato e per il contesto nel quale esso viene perpetrato, costituito da territori estesi, spesso impervi e di difficile accesso. Inoltre, l'elevato numero di incendi concentrato in un periodo di tempo limitato e la molteplicità delle motivazioni degli incendiari, costituiscono ulteriori fattori che rendono difficile procedere all'arresto in flagranza di reato degli autori.

L'attività investigativa volta alla prevenzione, all'accertamento e all'individuazione dei responsabili viene assicurata dal Corpo forestale dello Stato mediante il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (NIAB), con il supporto del Nucleo Investigativo Centrale Ambientale e Forestale (NICAF) e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF), in ambito provinciale.

Oltre all'attività delle strutture specializzate, il Corpo forestale dello Stato interviene su tutti gli incendi boschivi nelle regioni a statuto ordinario, mediante i Comandi Stazione Forestali distribuiti capillarmente sul territorio, che espletano i primi accertamenti e predispongono la comunicazione di notizia di reato all'Autorità giudiziaria per ogni incendio attribuito a cause dolose o colpose.