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Il Corpo Forestale dello Stato e le aree protette

Il rapporto tra il Corpo forestale dello Stato e le aree protette ha radici profonde. Nel 1910 viene istituita l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e nel 1922 venne affidata alla Forestale la gestione del Gran Paradiso, il primo parco nazionale italiano.
Contemporaneamente altri terreni e beni che la Casa Reale possedeva vennero trasferiti all'Azienda speciale del demanio forestale di Stato in seguito diventata Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD).
Per l'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, istituito nel 1923, venne creato un apposito ente. Successivamente, nel 1933, l'amministrazione del Parco d'Abruzzo passò all'ASFD per ritornare all'ente autonomo nel 1950. Nel 1947 anche il Parco Nazionale del Gran Paradiso passò in amministrazione ad un ente autonomo.
Nel frattempo erano stati creati altri due parchi, quello del Circeo (1934) e quello dello Stelvio (1935), affidati entrambi all'ASFD come anche il Parco Nazionale della Calabria istituito nel 1968.

In quegli anni l'azione dello Stato nell'istituzione di aree protette è stata episodica e frammentaria, mancando inoltre un quadro normativo di riferimento. Nonostante ciò l'Amministrazione forestale ha, non solo, promosso l'istituzione delle riserve naturali, gestite dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, ma ha anche stimolato ed alimentato il dibattito sull'esigenza di porre sotto tutela il territorio andando a costituire la prima ossatura della rete italiana delle aree protette. Ciò avveniva in una fase storica nella quale la pressione sull'ambiente naturale era enormemente aumentata dallo sviluppo economico e demografico. Solo a tale impegno si deve la sopravvivenza di molti habitat e specie che sarebbero stati altrimenti cancellati: i nuclei centrali e naturalisticamente più interessanti di gran parte degli attuali parchi nazionali e regionali sono costituiti spesso da queste riserve naturali.

L'articolo 83 del DPR n. 616/1977, nel trasferire alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali, faceva salva, tuttavia la competenza statale nell'individuare nuovi territori sui quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale e per svolgere funzioni di indirizzo e di coordinamento. Venivano inoltre conservati allo Stato, in attesa di una legge quadro, i beni classificati come parchi nazionali o riserve naturali statali.

A partire dagli anni '80, invece, si è verificata una profonda trasformazione dell'atteggiamento culturale nei confronti dell'ambiente che ha portato il "bene natura" ad assumere un ruolo fondamentale nella scala dei bisogni umani, in quanto portatore di valori indispensabili per la vita stessa dell'uomo. Tale mutato atteggiamento culturale ha favorito una importante produzione legislativa anche in materia di protezione della natura.
In tale nuovo contesto nasce, infatti, la legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, che trasferisce ad esso le competenze esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali (art. 5, comma 2).

Si è tuttavia dovuti arrivare agli anni '90 per assistere alla nascita di una politica per le aree protette che ha portato all'emanazione della legge quadro n. 394 del 1991. Questa legge detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese (art.10); definisce, inoltre, i criteri per una classificazione delle aree protette, istituendo l'elenco ufficiale di tali aree, nel quale vengono iscritte tutte quelle che rispondono ai criteri stabiliti. La stessa legge, nel mantenere ferme le competenze in materia di istituzione e gestione delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale al Ministero dell'Ambiente, ne affida la sorveglianza al Corpo forestale dello Stato (art. 21).
Quest'ultimo concetto viene ulteriormente ribadito nella legge n. 36 del 6 febbraio 2004 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", all'art. 2, lettere f e g, ove sono riportate le funzioni ad esso attribuite; alla lettera g, in particolare, si parla di "tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza internazionale e nazionale, nonchè degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale".


 
 
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