1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Vai alla pagina iniziale
  1. Mappa del sito
  2. Versione stampabile della pagina

Menu di sezione

Contenuto della pagina

Informazioni pratiche

Una Forestale con un pappagallo sulla spalla

Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l'esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenirs, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l'arresto).

Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per pochi euro, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili): è necessario accertarsi, prima dell'acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Foreste e del Commercio Estero.
Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.

Dal 1975 è attiva la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species); è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed attualmente è applicata da 175 Stati.

L'Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 338 del 1997 ed i Regolamenti della Commissione n. 865 del 2006 e n. 100 del 2008 ha voluto applicare più rigorosamente e uniformemente in tutti i 27 Paesi membri i dettami della CITES per la conservazione di un maggior numero di specie rispetto a quelle elencate nelle tre Appendici. Sono infatti oltre 36.000 le specie inserite negli Allegati A, B, C e D del regolamento comunitario.

E' bene ricordare che ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l'Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune della specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa, pianta, ecc.), l'indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell'Autorità di rilascio.
 
E' dunque importante sapere che:

 
 
  • E' vietato importare, (ri)esportare, trasportare, vendere, esporre e detenere gli esemplari tutelati dalla CITES che siano sprovvisti di specifici permessi. Specifiche sanzioni, anche di carattere penale, sono previste dalla legislazione nazionale in caso di violazioni della Convenzione e dei Regolamenti Comunitari.
  • Si possono importare e/o (ri)esportare animali e piante, loro parti e prodotti derivati inclusi nelle Appendici della CITES e negli Allegati dei Regolamenti Comunitari solo se autorizzati. Vengono infatti richiesti permessi che riportano dati precisi in riferimento alle specie che si intendono movimentare (esempio: data di rilascio e di validità, denominazione scientifica e comune della specie, descrizione esatta della merce e gli estremi dell'origine/provenienza della medesima, etc.). In Italia le autorizzazioni sono rilasciate dal Corpo forestale dello Stato e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • Presso 23 delle sedi doganali italiane sono presenti i Nuclei Operativi CITES del Corpo forestale dello Stato per il controllo e la verifica merceologica delle spedizioni di animali e piante tutelate dalla CITES.
  • Sono centinaia le specie animali e vegetali il cui commercio è vietato e decine di migliaia quelle regolamentate dalla CITES e dalla relativa normativa internazionale, comunitaria e nazionale. Sono così protetti pappagalli, scimmie, rettili, cactus, orchidee nonché oggetti in avorio, gusci di tartaruga, animali impagliati, pelli di felini e molti altri esemplari.
  • Si raccomanda di prestare la massima attenzione prima di acquistare e importare esemplari vivi o derivati di specie tutelate dalla CITES. Si potrebbe incorrere, se sprovvisti delle necessarie autorizzazioni, in una sanzione amministrativa o in una denuncia penale, secondo la legge vigente.