
Le funzioni di Polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato sono stabilite dall'art. 1 della legge di riordino n. 36 del 6 febbraio 2004:
* Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
* Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonchè la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.
Il Corpo forestale svolge, inoltre, un ruolo significativo nell'attività investigativa legata agli incendi boschivi, causati in gran parte da comportamenti dolosi e colposi.
Gli accertamenti che seguono gli incendi boschivi si presentano particolarmente delicati e difficili per la tipologia stessa del reato e per il contesto nel quale esso viene perpetrato, costituito da territori vasti, spesso impervi e di difficile accesso. Inoltre, l'elevato numero di incendi concentrato in un periodo di tempo limitato e l'estrema rapidità di innesco degli stessi, costituiscono ulteriori fattori che rendono difficile procedere all'arresto in flagranza di reato degli autori. Di questa specifica funzione investigativa si occupa il NIAB (Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi).
Oltre tale servizio specialistico, il Corpo Forestale interviene su tutti gli incendi boschivi nelle regioni a statuto ordinario, mediante i Comandi Stazione Forestali distribuiti capillarmente sul territorio, che effettuano i primi accertamenti e predispongono la comunicazione di notizia di reato all'Autorità giudiziaria per ogni incendio attribuito a cause dolose o colpose.